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Legge federale sulla sicurezza dei prodotti del 12 giugno 2009 (LSPro, RS 930.11)

Art 2. Definizioni

2È considerata immissione in commercio ai sensi della presente legge la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato.

Sono equiparati all’immissione in commercio:

  • l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale;
  • l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio;
  • la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi;
  • l’offerta di un prodotto. 
  • 4È considerato produttore ai sensi della presente legge anche chi:
  • si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
  • rappresenta il produttore, se quest’ultimo non ha sede in Svizzera;
  • ricondiziona il prodotto o esercita un’attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto.

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (OAsc, RS 930.112), del 25 novembre 2015

Art. 7 Notifica d’ascensori immessi in commercio

1L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati in base alla LSPro dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei 30 giorni successivi all'immissione sul mercato, i nuovi ascensori che immette sul mercato. 

2Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. l’impresa che immette sul mercato gli ascensori
b. l’indirizzo del luogo di montaggio;
c. la data dell’immissione sul mercato;
d. a seconda del tipo di ascensore:
    1. l’ambito di impiego (nell’impresa/fuori dell‘impresa);
    2. il tipo di trazione (elettrica/idraulica; con/senza sala macchine);
    3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.

Ordinanza del DEFR concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti del 19 maggio 2010 (OComp-OSPro, RS 930.111.5)

Art. 5 Registro degli ascensori


L’ispettorato federale degli ascensori operativo in ambito non aziendale (IFA) tiene il registro degli ascensori conformemente all'articolo 8 dell’OAsc.