Le disposizioni di legge sull’obbligo di annuncio degli ascensori
Chi mette in circolazione ascensori in Svizzera è tenuto ad annunciare gli stessi all’Ispettorato Federale degli Ascensori entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio (dovere legale di annunciare gli ascensori). Ai sensi della Legge federale sulla sicurezza dei prodotti del 12 giugno 2009 (LSPro RS 930.11) è considerata immissione in commercio la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto. A tal proposito è indifferente se quest'ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato.
Indice
Contatto
Legge federale sulla sicurezza dei prodotti del 12 giugno 2009 (LSPro, RS 930.11)
Art 2. Definizioni
2È considerata immissione in commercio ai sensi della presente legge la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato.
Sono equiparati all’immissione in commercio:
- l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale;
- l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio;
- la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi;
- l’offerta di un prodotto.
- 4È considerato produttore ai sensi della presente legge anche chi:
- si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
- rappresenta il produttore, se quest’ultimo non ha sede in Svizzera;
- ricondiziona il prodotto o esercita un’attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto.
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (OAsc, RS 930.112), del 25 novembre 2015
Art. 7 Notifica d’ascensori immessi in commercio
1L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati in base alla LSPro dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei 30 giorni successivi all'immissione sul mercato, i nuovi ascensori che immette sul mercato.
2Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. l’impresa che immette sul mercato gli ascensori
b. l’indirizzo del luogo di montaggio;
c. la data dell’immissione sul mercato;
d. a seconda del tipo di ascensore:
1. l’ambito di impiego (nell’impresa/fuori dell‘impresa);
2. il tipo di trazione (elettrica/idraulica; con/senza sala macchine);
3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.
Ordinanza del DEFR concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti del 19 maggio 2010 (OComp-OSPro, RS 930.111.5)
Art. 5 Registro degli ascensori
L’ispettorato federale degli ascensori operativo in ambito non aziendale (IFA) tiene il registro degli ascensori conformemente all'articolo 8 dell’OAsc.