Doveri di controllo dell'IFA
L’IFA effettua controlli a campionatura su ascensori e impianti di trasporto di sua competenza in quanto ente di controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Nell’effettuare le verifiche si basa su indicazioni fondate secondo le quali un ascensore o un componente di sicurezza non risponde alle prescrizioni del caso.
L’IFA può richiedere all’Amministrazione delle dogane di fornirgli per un periodo prestabilito notifiche in merito all’importazione di un determinato tipo di ascensori e componenti di sicurezza. Nell’ambito dei controlli a posteriori, l’IFA è autorizzato a richiedere all’installatore la documentazione e le informazioni necessarie a comprovare la conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza, a rilevare campioni e predisporre controlli, nonché ad accedere ai locali commerciali durante i normali orari di lavoro. Se l’installatore non fornisce l'intera documentazione richiesta entro il termine fissato dall’IFA quest’ultimo può ordinare una verifica, i cui costi sono a carico dell’installatore.
L’IFA può ordinare una verifica anche se:
- dalla dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli ascensori (art. 14-17 direttiva UE sugli ascensori), non emerge chiaramente che un ascensore o un componente di sicurezza soddisfa i requisiti;
- sussistono dubbi che un ascensore o un componente di sicurezza sia esattamente lo stesso menzionato nella documentazione presentata
Se in occasione di un controllo a posteriori si constata che un ascensore o un impianto di trasporto non è conforme alle prescrizioni l’installatore sarà tenuto a pagare un emolumento.