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L’IFA può richiedere all’Amministrazione delle dogane di fornirgli per un periodo prestabilito notifiche in merito all’importazione di un determinato tipo di ascensori e componenti di sicurezza. Nell’ambito dei controlli a posteriori, l’IFA è autorizzato a richiedere all’installatore la documentazione e le informazioni necessarie a comprovare la conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza, a rilevare campioni e predisporre controlli, nonché ad accedere ai locali commerciali durante i normali orari di lavoro. Se l’installatore non fornisce l'intera documentazione richiesta entro il termine fissato dall’IFA quest’ultimo può ordinare una verifica, i cui costi sono a carico dell’installatore.

L’IFA può ordinare una verifica anche se:

  • dalla dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli ascensori (art. 14-17 direttiva UE sugli ascensori), non emerge chiaramente che un ascensore o un componente di sicurezza soddisfa i requisiti;
  • sussistono dubbi che un ascensore o un componente di sicurezza sia esattamente lo stesso menzionato nella documentazione presentata

Se in occasione di un controllo a posteriori si constata che un ascensore o un impianto di trasporto non è conforme alle prescrizioni l’installatore sarà tenuto a pagare un emolumento.