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Analisi dei rischi (analisi dei pericoli)

In Svizzera, per la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, è determinante la direttiva 2014/68/UE (in precedenza 97/23/CE). Questa direttiva è stata ripresa nel diritto svizzero sotto la Legge Federale per la sicurezza dei prodotti (LsPro, RS 930.11) ed è di conseguenza applicata anche sul territorio elvetico. Nel capitolo “Requisiti essenziali di sicurezza” (allegato 1, cifra 3) viene espressamente richiesta l’esecuzione di un’analisi dei rischi (o analisi dei pericoli):

„Il fabbricante ha l’obbligo di analizzare i pericoli e i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi.“

L’analisi dei rischi viene elaborata durante le fasi di fabbricazione di una nuova attrezzatura a pressione e, di regola, si conclude con la messa a disposizione sul mercato dell’oggetto. Il documento prodotto è parte integrante della documentazione interna del fabbricante e resta presso il fabbricante anche dopo la messa a disposizione sul mercato.

Valutazione dei pericoli

Le basi giuridiche e le direttive essenziali per la valutazione dei pericoli legati ad attrezzature a pressione così come le misure da intraprendere per la loro prevenzione sono notoriamente le seguenti:

  • Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL, RS 822.11), art. 40 e segg.
  • Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3, RS 822.113)
  • Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione (OUAP, RS 832.312.12) risp. Direttiva CFSL 6516 „Attrezzature a pressione“
  • Direttiva CFSL 6508 concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (Direttiva MSSL)“

Nel quadro degli obblighi generali (art. 3-10 OPI e art. 3-9 OLL 3) tutti i collaboratori sono tenuti a riconoscere i pericoli inerenti la sicurezza e la salute presenti all’interno dell’azienda e ad adottare le misure di protezione necessarie e i correttivi richiesti secondo lo stato della tecnica.

Per pericoli che non possono essere eliminati, il responsabile per la messa a disposizione sul mercato deve assicurarsi che vengano identificati come rischi residui nell’analisi dei rischi e riportati nel manuale d’uso. L’utilizzatore ha l’obbligo – in aggiunta a quanto già presente nella dichiarazione di conformità e nelle istruzioni d’uso – di valutare tutti i pericoli derivanti dall’istallazione e dal tipo di utilizzo dell’attrezzatura a pressione.

Ai sensi della OPI, art 11a, paragrafo 2 inoltre, se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono, oppure se l’azienda è priva al suo interno delle conoscenze richieste, il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro.

 

Quando deve essere eseguita una valutazione dei pericoli ad una attrezzatura a pressione?

In accordo con la OPI, art. 49, paragrafo 2, le attrezzature a pressione sono soggette alle disposizioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni professionali. I datori di lavoro sono pertanto obbligati ad effettuare una valutazione del rischio per il funzionamento di tali apparecchiature, in particolare quando si tratta dell’installazione di nuove attrezzature a pressione o quando le condizioni sono cambiate rispetto all'ultima valutazione. Per quanto riguarda attrezzature a pressione già in funzione questo è il caso quando:

  • vengono apportate modifiche significative al recipiente a pressione o al suo sistema di controllo/comando,
  • venga raggiunta la durata di servizio prefissata dei componenti,
  • vengono apportate modifiche, p.es. modifiche strutturali, o viene fatta una riconversione all’area di lavoro,
  • in caso di adeguamenti organizzativi come modifiche per l’autorizzazione d’accesso, picchetti, ecc.

Riepilogo

Entrambi i metodi, sia l’analisi dei rischi che la valutazione dei pericoli, servono ad identificare e valutare potenziali pericoli:

  • nell’analisi dei rischi, il fabbricante prende in considerazione i pericoli che derivano da un apparecchio / da una attrezzatura; di solito termina con la messa a disposizione sul mercato.
  • Nella valutazione dei pericoli sono presi in considerazione tutti i tipi di pericolo che si possono manifestare nell’ambito lavorativo del datore di lavoro (utilizzatore dell’attrezzatura a pressione). Il rischio rappresentato da un’attrezzatura a pressione è legato al suo ciclo di vita e alle sue condizioni d’istallazione e d’utilizzo e possono cambiare in qualsiasi momento. La valutazione dei pericoli deve pertanto essere verificata regolarmente in base allo stato effettivo delle cose.

 

N.B.:

i rischi residui identificati nell’analisi dei rischi devono essere riportati nel manuale d’uso. Di conseguenza il manuale d’uso deve essere utilizzato per la valutazione dei pericoli inerenti un'area di lavoro in cui viene utilizzata un’attrezzatura a pressione.

Assistenza da parte dell’Ispettorato delle caldaie dell’ASIT

Quando si tratta della sicurezza di attrezzature a pressione fisse o mobili, l'Ispettorato delle caldaie dell’ASIT è a vostra disposizione. L'ispettorato delle caldaie dell’ASIT ha le competenze richieste dalla direttiva CFSL 6508 e, come organizzazione specializzata, può essere consultato per una valutazione dei pericoli.

Siamo volentieri a disposizione per informazioni supplementari o per una offerta senza senza impegno.

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