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Per i controlli a campione (controlli di mercato) eseguiti su ascensori e impianti di trasporto non difettosi non viene richiesto alcun emolumento. Per contro, per i controlli dai quali emerge che un prodotto non è conforme alle prescrizioni, nonché per i controlli di prodotti già contestati l’installatore è tenuto a pagare un emolumento il cui importo viene stabilito in funzione del dispendio di tempo.

Per la riscossione di emolumenti per le attività di controllo del mercato dell’IFA trovano applicazione gli articoli 27-29 dell'Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) del 19 maggio 2010.

La decisione di riscuotere un emolumento può essere impugnata in conformità con l’art. 15 LSPro in connessione con gli art. 44 e 50 PA entro 30 giorni dalla consegna.

L’impugnazione deve essere fatta pervenire per iscritto in duplice copia al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Essa deve contenere la domanda, la relativa motivazione con l’indicazione degli elementi probatori e la firma del richiedente o del suo rappresentante. La decisione impugnata deve essere allegata all’impugnazione.