Domanda di costruzione da parte di terzi
Nella Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta, l'articolo 28 prevede che la costruzione oppure la modifica di costrzioni ed impianti di terzi può essere autorizzata unicamente previo consenso dell'Ufficio federale dell'energia.
Da diverse anni armai l'UFE ha delegato l'attività di autorizzazione all'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti. L'IFO autorizza nell'ambito dei regolamenti tali domande di costruzione da parte di terzi.
In linea di massima, sono soggetti all'obligo del permesso tutte le attività che si trovano a meno di 10 metri di distanza dall'oleo- o gasdotto, e/oppure a meno di 30 metri da un impianto accessorio. Adesso sono soggetti sia attività permanenti, sia attività temporanee, nonché modifiche sostanziali di un impianto già esistente. Tali attività sono ad esempio nuovi edifici, manutenzione stradale, linee elettriche di servizio, tende, feste, ecc. La domanda di costruzione deve essere presentata online direttamente qui.