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Categorie di prodotti, che rientrano nell’ambito di competenza dell‘IFA

  • Ascensori ai sensi dell’articolo 1 cpv. 3 dell’Ordinanza sugli ascensori del 25 novembre 2015 (Art. 2.1 direttiva UE sugli ascensori), in ambito non aziendale;
  • Elevatori al di fuori dell’ambito aziendale ai sensi dell’Ordinanza sulle macchine del 2 aprile 2008, nei quali un mezzo di trasporto (cabina, ascensori, piattaforma, gradini, nastro trasportatore o impianti simili) si sposta su una o più guide e la cui sicurezza non sia disciplinata altrove dal diritto federale, fatta eccezione per impianti di giostre per le fiere.

Ascensori in ambito aziendale e non aziendale

L’ambito aziendale in cui possono venire a trovarsi gli ascensori comprende le imprese commerciali e industriali. L’articolo 49 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) enumera le categorie aziendali rientranti nell’ambito di competenza dell’INSAI (SUVA) nel quadro della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Nel momento in cui un installatore si trova a dover decidere se l’ascensore da lui messo in commercio rientra o meno nell’ambito aziendale può agire in base ai criteri esposti qui di seguito.

 

Ambito aziendale

  • Aziende in conformità con la lista di cui all’art. 49 cpv. 1 OPI
  • aziende commerciali
  • aziende industriali
  • aziende di produzione
  • impianti di fabbricazione
  • edifici aziendali a uso ufficio non accessibili al pubblico

 

Ambito non aziendale

  • Edifici residenziali (case unifamiliari e plurifamiliari)
  • Edifici a uso ufficio o stabili commerciali con accesso per lo più pubblico (uffici pubblici, studi medici, studi legali, aziende di consulenza ecc)
  • Ospedali
  • Complessi residenziali per anziani, residenze per anziani, case di cura
  • Scuole
  • Alberghi
  • Centri commerciali, grandi magazzini e negozi
  • Stazioni ferroviarie
  • Impianti sportivi e per il tempo libero
  • Teatri, musei, centri culturali