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Se un prodotto viene costruito secondo le norme tecniche sancite dall’articolo 6 LSPro si presuppone che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Chi commercializza un prodotto che non soddisfa le norme tecniche di cui all’articolo 6 LSPro deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in un altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Laddove non siano stati definiti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che la produzione è avvenuta secondo conoscenze e tecniche all’avanguardia. Nel caso degli ascensori e degli impianti di trasporto i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono sanciti dall’Ordinanza sugli ascensori (OAsc RS 930.112) o dall’Ordinanza sulle macchine (OMacch RS 819.14). La procedura di valutazione della conformità va effettuata in conformità con l’una o l’altra ordinanza a seconda dell’ambito di competenza in cui rientra l’ascensore o l’impianto di trasporto in questione.

L’elenco seguente fornisce informazioni sulla procedura di valutazione della conformità prevista dalla legge secondo l’Ordinanza sugli ascensori e l’Ordinanza sulle macchine.

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